Riconoscimento dei titoli di studio in Italia
La direttiva 36/2005 CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede la libera prestazione dei servizi, vale a dire il diritto per ogni cittadino dell’UE legalmente stabilito in uno Stato membro di prestare servizio in un altro Stato della comunità Europea con il proprio titolo professionale d’origine, senza doverne chiedere il riconoscimento allo Stato membro ospitante.
Le cose cambiano, invece, con la libertà di stabilimento, cioè nell’eventualità in cui il professionista desideri svolgere la propria attività in modo stabile, autonomamente come dipendente, in un altro Stato dell’UE.
Infatti, la possibilità di lavorare grazie al titolo ottenuto nel proprio Paese è subordinata al riconoscimento della qualifica professionale da parte dello Stato ospitante.
Al completamento del triennio, lo studente svolgerà l’esame di stato conclusivo nel mese di luglio, e successivamente riceverà la pergamena, presentando tutta la documentazione attestante l’avvenuto percorso di studi presso il ministero Rumeno (OAMMR) entro 90 giorni allo studente verrà rilasciato il certificato di conformità.
Per il riconoscimento in Italia, la domanda andrà presentata al Ministero della Salute Direzione Generale Risorse Umane e Professioni Sanitarie – Ufficio IV – Roma e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
• Copia di un documento di identità in corso di validità
• Copia autenticata del titolo di studio;
• Certificato o altra attestazione rilasciata dalla competente Autorità del Paese in cui è stato conseguito il titolo, da cui risulti che il titolo del richiedente soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 2005/36/CE e che il titolo posseduto autorizza, nel Paese di provenienza, l’esercizio della professione del richiedente; (CONFORMITA’)
• Copia autenticata dei programmi dettagliati degli studi compiuti, riferiti agli anni di studio con chiara indicazione delle ore effettuate (distinguendo tra ore di formazione teorica e ore di tirocinio pratico) e degli argomenti svolti per singola materia, rilasciato dalla Scuola presso cui il titolo è stato conseguito;
• Copia autenticata del certificato dal quale risulti descritta in dettaglio l’eventuale attività lavorativa eventualmente svolta successivamente al conseguimento del titolo;
In Italia (e in tutta Europa) il riconoscimento del titolo di infermiere è automatico, cioè non comporta nessuna misura compensativa.
Il riconoscimento del titolo di fisioterapia e di assistente tecnico di farmacia rientra nel regime detto Sistema Generale, che contempla un confronto dei percorsi formativi previsti nei due Stati e la possibilità di vincolare il riconoscimento stesso ad esami o tirocini definiti di adattamento.
Il Ministero della salute riconosce una possibilità di scelta tra una nuova prova di esame presso il ministero della salute o un periodo di tirocinio pratico di 6 mesi presso un centro ospedaliero universitario più vicino alla residenza del richiedente.
La normativa prevede che l’Autorità preposta comunichi entro il termine di 40 giorni, sia la conferma di ricezione della domanda di riconoscimento del titolo, sia la richiesta di eventuali documenti mancanti, entro i 4 mesi successivi dall’acquisizione della documentazione completa (richiesta e relativa documentazione) viene espletata la procedura di esame della richiesta, che termina con l’emanazione di un apposito provvedimento amministrativo.
L’Istituto svolge un servizio di tutoraggio con personale italiano durante i periodi di soggiorno in Romania dello studente.